Il 5 maggio scorso è stato pubblicato il nuovo conto energia - il quarto dal 2005 -, circa cinque giorni dopo il termine massimo previsto dal D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 (il cosiddet-to “decreto rinnovabili”). Tale ritardo è dipeso, essenzialmente, dai tempi tecnici necessari per l’esame ed il recepimento di alcuni degli emendamenti proposti dalla conferenza unifi-cata (che aveva dato parere negativo il 28 aprile scorso) e dalla sforzo di piena condivisione del testo da parte dell’Esecutivo1.
Bisogna premettere che il D.Lgs 28/2011 aveva creato qualche incertezza sul settore del fo-tovoltaico in quanto il comma 9 dell’articolo 25 sanciva la fine del terzo conto energia, va-rato alcuni mesi prima2, rimandando ad un nuovo decreto (il presente) nuove norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
Il Conto Energia è un sistema di incentivazione - attivo dal 20053 e profondamente rivisto nel 20074, nel 20105 e nel 2011 - che prevede l’erogazione di un contributo economico, de-finito in seguito “tariffa incentivante”, per ogni kWh di energia elettrica prodotta da sistemi solari fotovoltaici, sia che essa venga consumata dal produttore stesso, sia che risulti im-messa in rete. Il periodo di incentivazione ha una durata massima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto mentre le “tariffe” (o incentivo) rimangono costanti per l’intero periodo. L’energia prodotta dall’impianto a fonte rinnovabile può esse-re utilizzata per il proprio fabbisogno (scambio sul posto6) o può essere venduta (ritiro de-dicato7). Dal 2013 si potrà solo usufruire della cosiddetta tariffa omnicomprensiva. Il mec-canismo di incentivazione è così suddiviso:
1. Il meccanismo di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di auto-consumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente auto consumata.
Lo scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il ritiro dedicato dell’energia e con la tariffa onnicomprensiva, che si configura come una vendita incentivata di energia e-lettrica ed è invece compatibile con il “conto energia”.
2. Il meccanismo del ritiro dedicato non è propriamente un incentivo, ma rappresenta una semplificazione burocratica per la vendita di energia. Scegliendo il regime di ritiro dedicato, si demanda al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’acquisto di tutta l’elettricità immessa in rete dall’impianto, il quale corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato. Così come “lo scambio sul posto” la tariffa viene erogata per tutti gli anni di funzionamen-to dell’impianto.
Con la modalità “ritiro dedicato” si diventa un’officina elettrica, ovvero, un rivenditore di corrente elettrica del proprio impianto a fonte rinnovabile, dunque bisogna possedere parti-ta IVA. L’energia può essere venduta sul mercato libero o secondo i prezzi minimi garantiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
Non essendo un incentivo, il “ritiro dedicato” è cumulabile al “conto energia”, mentre non è compatibile con la “tariffa onnicomprensiva”. Sono altresì esclusi dal “ritiro dedicato” tutti gli impianti che beneficiano del regime di “scambio sul posto”.
3. La tariffa onnicomprensiva, che secondo il nuovo conto energia entrerà in vigore dal 2013 (per le altre fonti alimentate da energie rinnovabili è già presente tale tipologia di in-centivo), è un meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti di piccole dimensioni qualificati IAFR (Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili) che semplifica le procedure e ga-rantisce un ritorno fisso e prevedibile per il consumatore o l’imprenditore.
Come dice la parola stessa, la tariffa comprende tutti gli aspetti incentivanti. Infatti, diver-samente dalla “tariffa incentivante” e dai Certificati Verdi, che incentivano tutta l'energia prodotta (compresa quella autoconsumata), la Tariffa è corrisposta solo per l'elettricità ef-fettivamente ceduta alla rete, al netto degli autoconsumi ( il produttore che beneficia della tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l'energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico).
Fonte: Ministero dell'Ambiente.
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