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domenica 20 novembre 2011

Legge di stabilità 2012 - I contenuti in breve

Un riepilogo delle principali novità del provvedimento:
burocrazia zero in tutta Italia a partire da gennaio: per tutte le istanze ha valore il silenzio-assenso;
abolizione dei certificati, compresa la regolarità contributiva, per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le società di gestione dei servizi pubblici;
taglio dei contributi per i contratti di apprendistato da parte di imprese con meno di 9 addetti;
possibile esclusione dall'Irap delle somme pagate come incentivo alla produttività;
meno obblighi nella tenuta dei libri per le imprese in contabilità semplificata che utilizzano solo mezzi di paramento tracciabili;
semplificazione per il collegio sindacale;
aumento delle spese di giustizia per i ricorsi in appello e in Cassazione;
conferma dell'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per tutti dal 2026;
piano di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico per ridurre il deficit;
vendita dei terreni agricoli dello stato e degli enti locali con prelazione per i giovani agricoltori;
liberalizzazione per i servizi pubblici locali.

Manolo Dott.Valori

Direzione Generale

Servizi Impresa

- E-mail: manolo.valori@servizimpresa.org

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mercoledì 16 novembre 2011

Sicurezza nei luoghi di lavoro: spazi confinati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il DPR 14/09/2011, n. 177 recante: “Regolamento per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Il provvedimento introduce misure di innalzamento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano in ambienti sospetti di
inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d. “ambienti confinati”) quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili, al fine di predisporre strumenti
maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.
Pertanto il datore di lavoro dovrebbe elaborare un’analisi nella propria azienda per valutarne il rischio.
Per maggiori informazioni

Manolo Dott.Valori

Direzione Generale

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martedì 1 novembre 2011

La patente a punti per le imprese edili

Si comincia con la “patente a punti” nell’ edilizia e si andrà avanti, sulla scorta dell’esperienza e dei risultati ottenuti in questo settore, con l’estensione dello strumento ad altri ambiti di attività. “La patente a punti” sarà solo uno dei bracci operativi del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il sistema complessivo della qualificazione darà vita a una rigorosa selezione degli attori e costituirà elemento preferenziale per la loro partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, se correlati ai medesimi appalti e subappalti. Per tale finalità il decreto legislativo n. 81 del 2008 (anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro) ha affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, composta paritariamente da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali, il compito di individuare settori e criteri per la definizione di un vero e proprio sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Un sistema che sarà fondato
sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza acquisite da imprese e lavora-tori autonomi, anche attraverso percorsi formativi mirati. Il Dpr che tradurrà in norma il “sistema di qualificazione” è chiamato a individuare misure di maggior tutela rispetto a quelle generali previste per ogni luogo di lavoro dal Testo Unico, applicabili ai settori a maggior rischio
infortunistico con l’obiettivo di abbattere i relativi indici di rischiosità. In tali contesti, verrà richiesto alle imprese e ai lavoratori autonomi di garantire il possesso di requisiti organizzativi
e professionali idonei a garantire il miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Un obiettivo prioritario, da realizzare attraverso la condivisione di
regole e modalità tra Stato, Regioni e parti sociali per costruire un sistema innovativo di selezione degli operatori del mercato, basato sulla valutazione dell’organizzazione del lavoro in azienda, la
strutturazione di processi formativi e di valorizzazione delle competenze acquisite sul campo, oltre che sull’ adozione di standard contrattuali e organizzativi, inclusi gli appalti, la cui qualità sia attestata mediante procedimenti di certificazione.
All’interno del gruppo ad hoc della Commissione consultiva è, al momento, in corso una discussione vivace, sia sui settori nei quali opererà la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, sia sui meccanismi attraverso i quali la qualificazione dovrà operare nei
diversi settori.
In tale complessivo contesto di riferimento, in relazione all’edilizia, è stata presentata alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro una bozza di avviso comune, condivisa da diverse parti sociali di categoria, per quanto non ancora giunta alla sottoscrizione, la quale richiama i contenuti di un progetto di legge sulla disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività di completamento e finitura edilizia,
attualmente in Senato.
La patente a punti consentirà una verifica continua della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, mediante l’attribuzione a questi operatori di un punteggio iniziale, soggetto a decurtazione se saranno accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
riferibili al datore. L’azzeramento del punteggio, in seguito alla ripetuta violazione delle norme
sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, determinerà l’impossibilità per l’impresa o
il lavoratore autonomo di continuare a svolgere attività nel settore edile. In altre parole, gli
operatori che non si attesteranno su livelli di tutela adeguati e, di fatto, elevati, saranno messi
fuori mercato. Il lavoro della Commissione consultiva per la regolamentazione della patente
a punti insiste sugli elementi da valutare per l’attribuzione o la decurtazione del punteggio,
cercando un buon equilibrio tra l’obiettivo di una maggiore ed effettiva tutela per i lavoratori,
unito alla creazione di opportunità per imprese, e quello di evitare eccessive rigidità e
penalizzazioni per gli operatori.
Tra gli elementi indicati dal legislatore si rammentano l’effettuazione di attività di formazione o l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Il meccanismo della patente a punti, una volta avviato e sperimentato, potrà essere esteso ad altri settori, sempre sulla scorta di accordi interconfederali stipulati a livello nazionale da sindacati e datori.
In proposito il Decreto legislativo 81 del 2008 (nel testo modificato dal decreto legislativo 106 del 2009) già individua nuovi ambiti per la qualificazione delle imprese: si tratta della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, settore caratterizzato da intensi fenomeni
di dumping sociale e contrattuale negli appalti.
Infine va segnalato che l’attività in corso sulla qualificazione ha già prodotto un importante risultato, che costituisce ormai un significativo precedente, con l’approvazione del Dpr sugli “ambienti confinati”, approvato il 3 agosto del 2011 in Consiglio dei ministri, al quale è
dedicato un altro articolo della presente newsletter.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Qualità - Sicurezza - Ambiente

mercoledì 19 ottobre 2011

PREVENZIONE INCENDI ARRIVA UNA SEMPLIFICAZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 n. 221 il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 7 ottobre, era stato preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 (cfr. ns. com. n. 23 del 10.03. 2011) e, dopo il rilascio dei prescritti pareri, adottato in via definitiva nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio u.s. Il regolamento, che stabilisce la nuova disciplina generale delle procedure autorizzative in materia, si pone come obiettivi principali la semplificazione procedurale e il raccordo con i nuovi strumenti amministrativi quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il testo rimanda, per la definizione dei dettagli attuativi della nuova disciplina e per le modalità di presentazione e documentazione delle istanze di autorizzazione, ad un futuro decreto del Ministero dell’Interno, in attesa del quale è previsto (art. 11) che continuino ad applicarsi le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998, attualmente vigente. Si riportano, di seguito, gli aspetti principali del provvedimento, dal cui ambito di applicazione sono escluse le attività industriali a rischio di incidente rilevante (soggette alla normativa “Seveso”). Viene intanto operata una revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sino ad oggi individuate dall’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Le attività vengono distinte in tre categorie A, B e C, elencate nell’Allegato I e assoggettate a procedure di autorizzazione e modalità di controllo differenziate, in senso crescente, in relazione al rischio connesso, alla presenza o meno di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva (art. 2). L’articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C in caso di nuovi impianti o modifiche di quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

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Manolo Dott.Valori

Direzione Generale

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Dati registrati dal 15/04/2011