mercoledì 19 ottobre 2011

PREVENZIONE INCENDI ARRIVA UNA SEMPLIFICAZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 n. 221 il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 7 ottobre, era stato preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 (cfr. ns. com. n. 23 del 10.03. 2011) e, dopo il rilascio dei prescritti pareri, adottato in via definitiva nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio u.s. Il regolamento, che stabilisce la nuova disciplina generale delle procedure autorizzative in materia, si pone come obiettivi principali la semplificazione procedurale e il raccordo con i nuovi strumenti amministrativi quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il testo rimanda, per la definizione dei dettagli attuativi della nuova disciplina e per le modalità di presentazione e documentazione delle istanze di autorizzazione, ad un futuro decreto del Ministero dell’Interno, in attesa del quale è previsto (art. 11) che continuino ad applicarsi le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998, attualmente vigente. Si riportano, di seguito, gli aspetti principali del provvedimento, dal cui ambito di applicazione sono escluse le attività industriali a rischio di incidente rilevante (soggette alla normativa “Seveso”). Viene intanto operata una revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sino ad oggi individuate dall’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Le attività vengono distinte in tre categorie A, B e C, elencate nell’Allegato I e assoggettate a procedure di autorizzazione e modalità di controllo differenziate, in senso crescente, in relazione al rischio connesso, alla presenza o meno di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva (art. 2). L’articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C in caso di nuovi impianti o modifiche di quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

Per maggiori informazioni:

Manolo Dott.Valori

Direzione Generale

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